L’istituto della certificazione dei contratti è stata introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 75 e ss.) – oggetto di successive modifiche ed integrazioni – con l’obiettivo di dare certezza alle parti del rapporto contrattuale, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi anche nei confronti di terzi e non solo delle parti contrattuali sottoscrittrici, premiando l’esistenza di forme contrattuali virtuose e legittime ed assegnando, al contempo, a specifiche Commissioni (istituite anche presso gli Enti Bilaterali
e costituite da associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) il ruolo di valutare e validare con il provvedimento di certificazione il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti da attuare sia in seguito sia durante lo svolgimento dello stesso.
In tale ultima ipotesi sarà necessario da parte della Commissione di certificazione, verificare che la prestazione di lavoro dedotta in contratto – in via formale – risulti corrispondente all’effettivo svolgimento del rapporto attuato dalle parti – in via sostanziale, con
conseguente ed ulteriore attività istruttoria.
L’attività di certificazione concerne infatti tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e, pertanto, all’interno dei contratti anche singole clausole ivi inserite al fine di accertare la sua conformità alla disposizioni normative vigenti e del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
La certificazione dei contratti è attuabile dalle parti contrattuali sia su base volontaria sia è pervista su base obbligatoria.
La certificazione volontaria, ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro che potrebbe sorgere tra le parti contrattuali in un momento successivo alla stipula del contratto ed è valida per le seguenti tipologie contrattuali: Contratti di lavoro; Contratti commerciali, come, ad esempio: Appalto e subappalto; Somministrazione di lavoro; Contratto di rete; Rinunzie e Transazioni; Regolamenti interni anche di cooperative.
La certificazione obbligatoria, invece, riguarda i contratti di appalto/subappalto inerenti alle attività eseguite in Ambienti sospetti di Inquinamento o Confinati ai sensi del D.P.R n. 177/2011.
Procedura di certificazione
a) La procedura di certificazione è attivata tramite l’invio di un’istanza congiunta delle parti (sottoscritta dalle parti anche digitalmente) alla Commissione di certificazione a mezzo pec. alla seguente mail: commcertificazione.ebwork@pec.it . All’istanza dovrà essere apposta una marca da bollo di Euro 16.00 ed alla stessa allegata la documentazione prevista per ogni tipologia contrattuale da certificare, oltre alla contabile del bonifico bancario di importo pari a quanto previsto dal listino dell’E.B. – Work per il certificando contratto, nonché n. 2 marche da bollo di Euro 16.00 ciascuna (da corrispondersi a mezzo di n. 2 F24) che la Commissione allegherà al provvedimento al termine dell’istruttoria.
b) A seguito della presentazione dell’Istanza, la medesima sarà inviata a mezzo pec da parte della Commissione allIispettorato del lavoro – I.T.L. (o agli ispettorati) competente/i per territorio ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di certificazione. L’ispettorato Territoriale del Lavoro, a sua volta, comunicherà alle autorità pubbliche terze interessate (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) l’inizio del procedimento di certificazione del contratto, in quanto l’eventuale atto di certificazione motivato emesso dalla Commissione al termine dell’esame della documentazione contrattuale prodotta (n. 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) produrrà effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali anche nei confronti dei soggetti pubblici “terzi”.
c) L’I.T.L. competente, nonché gli Istituti Pubblici interessati potranno eventualmente partecipare al procedimento di certificazione e presentare osservazioni e richiedere chiarimenti.
d) La Commissione di Certificazione, laddove non ravvisi la necessità e/o opportunità di far apportare alle parti integrazioni e/o modifiche al certificando contratto, si riunirà ed all’esito emanerà il provvedimento di certificazione.
e) La Commissione di Certificazione, laddove, invece, ravvisi la necessità e/o opportunità di far apportare alle parti integrazioni e/o modifiche al certificando contratto, sospenderà il procedimento di certificazione ed il decorso del relativo termine (30 giorni dalla presentazione dell’istanza) sino alla produzione della documentazione richiesta e/ delle integrazioni consigliate.
f) Il provvedimento di Certificazione emesso verrà notificato alle parti istanti:
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